AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236, 20 maggio 1992, n. 292, e dell'art. 4 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345". I DD.LL. n. 236/1992 e n. 292/1992, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale )) - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992 e n. 170 del 21 luglio 1992). Per l'art. 4 del D.L. n. 345/1992 si veda in appendice. Art. 1. Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per il personale di volo. 1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1 gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1 gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2- bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59 (a) . 2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59 (a). 3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo e' attribuito, se piu' favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianita' contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di piu' remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di piu' remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di piu' remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. 4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1 gennaio 1991. 5. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non puo' in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a L. 30.000 e superiore a L. 800.000. 6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 e' stabilito nella misura pari a L. 50.000.
(a) Il D.L. n. 409/1990 reca: "Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico". Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 1 e dell'art. 2- bis di detto decreto: "Art. 1 (Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, nonche' delle pensioni gestite dall'ENPALS), comma 7. - L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1 gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000". "Art. 2-bis (Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonche' a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale). - 1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende pri- vate del gas, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, del Fondo per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dal 1 gennaio 1990, secondo quanto segue: a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1 gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione; b) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione; c) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione; d) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione. 2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato. 3. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare. 4. Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, liq- uidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988 saranno rivalutate, con effetto dal 1 gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate. 5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del comma 4 saranno erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1. 6. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da quelle di cui ai commi precedenti saranno rivalutate, con effetto dal 1 gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate". Il testo dell'art. 6 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), richiamato nel comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 409/1990 (sopratrascritto), e' il seguente: "Art. 6 (Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti). - 1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e succes- sive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie nella misura di lire 30.000 mensili. 2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione gia' in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed e' corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987. 3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi e' soggetta alla disciplina della perequazione automatica. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal 1 gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati. 5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato. 6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo. 7. La maggiorazione di cui al presente articolo e' da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo". L'art. 6 della legge n. 544/1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), richiamato anch'esso nel comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 409/1990 (soprariportato), e' cosi' formulato: "Art. 6 (Benefici per gli ex-combattenti). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo art. 6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili. 2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente si applicano le modalita' di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 7- bis e 7-ter dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140".