AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla base dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236,
20 maggio 1992, n. 292, e dell'art. 4  del  decreto-legge  21  luglio
1992,  n.  345".  I  DD.LL.   n. 236/1992 e n. 292/1992, di contenuto
pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti  in
legge   per   decorrenza   dei  termini  costituzionali  (i  relativi
comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella ((  Gazzetta
Ufficiale  ))  -  serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992 e n. 170
del 21 luglio 1992).  Per l'art. 4 del D.L. n. 345/1992  si  veda  in
appendice.
                               Art. 1.
Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per il
   personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private,
   per  il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per il
   personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per  il
   personale di volo.
  1.  Le  pensioni  a carico del Fondo di previdenza per il personale
dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni  delle
imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo,
liquidate   con   decorrenza  anteriore  al  1›  gennaio  1988,  sono
aumentate, con effetto dal 1› gennaio 1991, in misura  corrispondente
alla  differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto
della prima liquidazione, rivalutato  per  effetto  della  variazione
dell'indice  annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini
della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti,  tra
l'anno  di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello
stesso   trattamento   spettante   alla  data  del  1›  gennaio  1991
comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei  miglioramenti  di
cui  al  comma  1  dell'articolo 2- bis del decreto-legge 22 dicembre
1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1991, n. 59 (a) .
  2.  Gli  aumenti  di  cui  al  comma 1 sono attribuiti nelle misure
percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge  22
dicembre  1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1991, n. 59 (a).
  3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale
dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
del  Fondo  di  previdenza per il personale di volo e' attribuito, se
piu' favorevole, un aumento mensile,  per  ogni  anno  di  anzianita'
contributiva  effettiva  e  figurativa  alla  data  di decorrenza del
trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di  lire  140
per  ogni  anno  di  piu'  remota  decorrenza della pensione rispetto
all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di piu' remota
decorrenza delle pensioni a carico del Fondo  di  previdenza  per  il
personale  dipendente  dall'ENEL e dalle aziende elettriche private e
con il limite dell'anno 1963 per l'anno  di  piu'  remota  decorrenza
delle  pensioni  a  carico  del  Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto.
  4.   Gli   aumenti   dei   trattamenti   pensionistici,   derivanti
dall'applicazione   dei  commi  1,  2  e  3,  sono  corrisposti,  con
decorrenza dal 1› gennaio di ciascun anno del quadriennio  1991-1994,
in  misura  pari,  rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del
loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui  al  comma  5  da
corrispondersi per intero dal 1› gennaio 1991.
  5.  Dall'applicazione  delle disposizioni del presente articolo non
puo' in  ogni  caso  derivare  un  aumento  complessivo  mensile  dei
trattamenti   pensionistici   computati  a  calcolo  per  un  importo
inferiore a L. 30.000 e superiore a L. 800.000.
  6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale
addetto  alle  gestioni  delle  imposte  di  consumo,  liquidate  con
decorrenza anteriore al 1› gennaio 1958, l'aumento minimo mensile  di
cui al comma 5 e' stabilito nella misura pari a L. 50.000.
 
             (a)  Il  D.L. n. 409/1990 reca: "Disposizioni urgenti in
          tema  di  perequazione  dei  trattamenti  di  pensione  nei
          settori  privato  e  pubblico".  Si  trascrive il testo del
          comma 7 dell'art. 1 e dell'art.  2- bis di detto decreto:
             "Art.  1  (Miglioramenti  delle  pensioni   del   regime
          generale   dei  lavoratori  dipendenti  gestito  dall'INPS,
          nonche' delle pensioni gestite  dall'ENPALS),  comma  7.  -
          L'aumento  complessivo  mensile risultante dalla differenza
          tra  il  trattamento  pensionistico  calcolato  secondo  le
          disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante
          al  1›  gennaio  1990  secondo  la previgente normativa, al
          netto della maggiorazione di cui all'art. 6 della legge  15
          aprile  1985,  n. 140, e all'art. 6 della legge 29 dicembre
          1988, n. 544, e' attribuito in misura pari al 100 per cento
          per la quota di ammontare fino a lire  100.000,  in  misura
          pari  al  60  per cento per la quota da lire 100.001 a lire
          200.000, in misura pari al 30 per cento  per  la  quota  da
          lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento
          per la quota oltre lire 300.000".
             "Art. 2-bis (Miglioramenti delle pensioni a carico delle
          forme  di  previdenza sostitutive ed esonerative del regime
          generale nonche'  a  carico  del  Fondo  gas  e  del  Fondo
          esattoriale).  -  1.  Le  pensioni  a  carico  del Fondo di
          previdenza per il personale dipendente dalle  aziende  pri-
          vate  del  gas,  del  Fondo  di previdenza per il personale
          dipendente dalle  esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte
          dirette,  del  Fondo  per  i  dipendenti  dall'Enel e dalle
          aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del
          personale addetto ai pubblici servizi di  trasporto  e  del
          Fondo  di  previdenza  del  personale addetto alle gestioni
          delle  imposte  di  consumo,   liquidate   con   decorrenza
          anteriore  al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto
          dal 1› gennaio 1990, secondo quanto segue:
               a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1›
          gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione;
               b) per le pensioni liquidate dal 1› gennaio 1969 al 31
          dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione;
               c) per le pensioni liquidate dal 1› gennaio 1974 al 31
          dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione;
               d) per le pensioni liquidate dal 1› gennaio 1979 al 31
          dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione.
             2. Gli oneri relativi sono a carico  del  corrispondente
          stanziamento,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale
          1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
          lo specifico accantonamento "Perequazione  dei  trattamenti
          di pensione nel settore pubblico ed in quello privato.
             3.  Gli  aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti
          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1
          hanno  effetto,  con  decorrenza  dal 1› gennaio di ciascun
          anno   del   quinquennio   1990-1994,   in   misura   pari,
          rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro
          ammontare.
             4.  Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni
          del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente
          da aziende di navigazione aerea e del Fondo per le pensioni
          al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, liq-
          uidate con decorrenza anteriore al 1› gennaio 1988  saranno
          rivalutate,  con  effetto  dal  1› gennaio 1991, sentite le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          categorie  interessate,  con  separati  provvedimenti,   da
          emanarsi  entro  180 giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  che
          tengano   conto  dei  criteri  previsti  in  materia  dalle
          specifiche normative delle  singole  gestioni.  I  relativi
          oneri  saranno  posti  a  carico  delle gestioni predette e
          delle categorie interessate.
             5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del  comma  4
          saranno  erogati  al  netto  delle  rivalutazioni di cui al
          comma 1.
             6.  Le  pensioni  a  carico  delle  forme  di previdenza
          sostitutive del regime generale dei  lavoratori  dipendenti
          diverse  da  quelle  di  cui  ai  commi  precedenti saranno
          rivalutate, con effetto dal 1›  gennaio  1991,  sentite  le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          categorie   interessate,  con  separati  provvedimenti,  da
          emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, che
          tengano   conto  dei  criteri  previsti  in  materia  dalle
          specifiche normative delle  singole  gestioni.  I  relativi
          oneri  saranno  posti  a  carico  delle gestioni predette e
          delle categorie interessate".
             Il  testo  dell'art.   6   della   legge   n.   140/1985
          (Miglioramento  e perequazione di trattamenti pensionistici
          e aumento della pensione sociale), richiamato nel  comma  7
          dell'art.  1  del D.L. n. 409/1990 (sopratrascritto), e' il
          seguente:
             "Art. 6 (Maggiorazione del trattamento pensionistico per
          gli ex combattenti). -  1.  I  soggetti  appartenenti  alle
          categorie  previste  dalla  legge 24 maggio 1970, n. 336, e
          successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che
          abbiano usufruito o  abbiano  titolo  a  fruire,  anche  in
          parte,  dei benefici previsti dalla legge stessa, e succes-
          sive  modificazioni  e  integrazioni,  hanno   diritto,   a
          domanda,  ad  una  maggiorazione reversibile del rispettivo
          trattamento  di  pensione  determinato  secondo  le   norme
          ordinarie nella misura di lire 30.000 mensili.
             2.  La  maggiorazione  prevista  dal  precedente  comma,
          sempre a  domanda  degli  interessati,  trova  applicazione
          anche ai fini dei trattamenti di pensione gia' in atto alla
          data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
          condizione che la decorrenza della pensione sia  successiva
          al  7 marzo 1968, ed e' corrisposta nella misura del 50 per
          cento a decorrere dal 1› gennaio  1985  e  per  il  residuo
          importo dal 1› gennaio 1987.
             3.  La  maggiorazione  prevista  dai precedenti commi e'
          soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
             4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  operano
          ai  fini  di  tutti  i trattamenti di pensione derivanti da
          iscrizioni   assicurative   obbligatorie   di    lavoratori
          dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno
          effetti  economici  dal  1› gennaio 1985 per le pensioni in
          godimento e dal  primo  giorno  del  mese  successivo  alla
          presentazione   della   relativa   domanda   per  i  futuri
          pensionati.
             5.  L'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente
          articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato.
             6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di
          pensione   interessati,   con   le  modalita'  che  saranno
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   del   tesoro,   il
          corrispettivo  degli  oneri derivanti dall'applicazione del
          presente articolo.
             7.  La  maggiorazione  di cui al presente articolo e' da
          considerare parte integrante del trattamento di pensione  a
          tutti  gli  effetti.    Detta  maggiorazione,  nei  casi di
          titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta  all'importo
          complessivo,   non  viene  assorbita  dall'integrazione  al
          minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo".
             L'art. 6 della legge n. 544/1988 (Elevazione dei livelli
          dei trattamenti sociali e  miglioramenti  delle  pensioni),
          richiamato  anch'esso  nel  comma 7 dell'art. 1 del D.L. n.
          409/1990 (soprariportato), e' cosi' formulato:
             "Art. 6  (Benefici  per  gli  ex-combattenti).  -  1.  A
          decorrere dal 1› gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1
          dell'art.  6  della  legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari
          delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo art. 6 aventi
          decorrenza anteriore al  7  marzo  1968  hanno  diritto,  a
          domanda,  ad  una  maggiorazione riversibile del rispettivo
          trattamento  di  pensione,  determinato  secondo  le  norme
          ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.
             2.  Per  la corresponsione della maggiorazione di cui al
          comma precedente si applicano le modalita' di cui ai  commi
          3,  5,  6,  7,  7-  bis  e 7-ter dell'art. 6 della legge 15
          aprile 1985, n. 140".